Tempo determinato?

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  • Il lavoro a termine non può avere una durata superiore a 24 mesi. In caso di superamento, sia esso causato da un unico contratto o da una successione, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
  • Solo nel caso in cui non superi i 12 mesi (comprensivo di eventuali proroghe) non sarà necessaria la casule, diversamente (e quindi da 13 a 24 mesi anche raggiunti con proroghe) sarà possibile ricorrere al tempo determinato solo se ricorra una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività (es.calamità naturali) b) per esigenze sostitutive di altri lavoratori; c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
  • In ogni caso non sarà possibile alcun rinnovo (a prescindere dalla durata) se non ricorra una delle condizioni di cui sopra.
  • Un contratto a termine senza causale che supera il limite dei 12 mesi, si trasforma a tempo indeterminato a partire da tale data.
  • Il numero di proroghe disponibile scende a 4 nell'arco dei 24 mesi. Qualora il numero di proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
  • Il contributo addizionale per il tempo determinato pari al 1,40% è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione (escluso il lavoro domestico).
  • I contratti a termine per attività stagionali (che sono quelle previste dal DPR n. 1525/1963 e dalla contrattazione collettiva) possono essere stipulati senza causali.
  • I contratti a termine ed in somministrazione non potranno eccedere il 30 percento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al primo gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

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