Legge di bilancio

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  • Fonte: Legge n.197/2022
  • Taglio del cuneo fiscale (comma 281):
  • viene prorogato per il 2023 la riduzione sul prelievo contributivo a carico dei lavoratori pari al 2,00%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Inoltre, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la citata misura sia incrementata di un ulteriore punto percentuale. Pertanto, tale esonero è pari al 3% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

  • Assunzioni agevolate (comma 297): previa autorizzazione della Commissione Europea, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile , viene stabilito che sono estesi gli esoneri per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023 e relative a soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa: nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato e nel limite massimo di importo elevato a 8.000 euro su base annua per un periodo massimo di 36 mesi.

  • Congedo parentale (comma 359):
  • viene elevato, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, dal 30% all’80% della retribuzione, l'ammontare dell'indennità spettante per congedo parentale. La suddetta disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

  • Voucher ( commi da 342 a 354):
  • è elevato il valore massimo che ogni utilizzatore può spendere in totale per i buoni lavoro, che quindi sale da 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro. Rimane fermo il tetto di 2.500 euro di compensi che ciascun lavoratore può ricevere dal medesimo committente/utilizzatore nonché il tetto di 5.000 euro totali che si possono percepire da diversi utilizzatori. Viene anche eleva da cinque a dieci dipendenti a tempo indeterminato il numero massimo di addetti che può avere un’azienda che voglia fare ricorso al lavoro accessorio.

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