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Metalmeccanica Industria

22 novembre 2025

Principali novità

Contratto a tempo determinato: al contratto di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, nei seguenti casi:
- assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e che soddisfino una delle seguenti condizioni: a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) vivano soli con una o più persone a carico;
- assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
- assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
- assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
- assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi i casi in cui, a causa di ritardi imputabili al committente o a fattori esterni, la durata dell’attività richiesta si prolunghi oltre i tempi inizialmente previsti, determinando un fabbisogno di personale aggiuntivo limitato al completamento della commessa anche mediante scorrimento interno.
L’utilizzo dei casi sopra indicati, dal 1° gennaio 2027, è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile (1° gennaio-31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Malattia: dal 1° gennaio 2026 i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto:
- a 10 ore annue di permesso per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Lo stesso numero di ore è riconosciuto ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle malattie sopra individuate.
- ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Decorso il periodo di congedo di cui sopra il lavoratore ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile.
Dal 1° gennaio 2026, per lavoratori con disabilità certificata, al momento del superamento del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, sono riconosciuti:
- ulteriori 30 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
- ulteriori 45 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
- ulteriori 60 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni.
Per tali periodi è riconosciuta un’integrazione a carico azienda fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Congedo parentale: dal 1° gennaio 2026 sono introdotti 3 giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età per i quali verrà riconosciuta a carico azienda un’indennità pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato. Per usufruire dei permessi il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza tempestivamente e comunque entro 2 ore dall’inizio del turno di lavoro e a presentare la relativa certificazione della malattia del figlio entro 2 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza. La fruizione di detto permesso non è cumulabile tra la madre e il padre del bambino nella stessa giornata. Non è cumulabile con quanto eventualmente concesso aziendalmente a tale titolo.

Formazione continua: per i lavoratori al rientro da un’assenza continuativa a seguito di congedo di maternità, paternità o di congedo parentale pari o superiore a 5 mesi, oppure pari o superiore a 6 mesi nei casi di malattia, infortunio, congedo straordinario ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, o di cassa integrazione straordinaria ovvero che siano stati trasferiti sono previste 4 ore di formazione aggiuntive alle 24 già previste.
Dal 1° gennaio 2026 tutte le aziende versano a MetApprendo, entro il mese di aprile, un contributo pari a 1,50 euro annui per dipendente. Tale importo è calcolato sulla base del personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.

Quota associativa straordinaria: in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti Fim, Fiom e Uilm chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30,00 euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di giugno di ciascuno dei predetti anni. Con la busta paga di aprile 2026 le aziende distribuiscono il modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che deve essere riconsegnato all’azienda entro il 15 maggio 2026.

Dal 2026, entro il 1° giugno di ciascun anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 250,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’armo successivo. Per il solo anno 2026 l’importo annuale, pari a 250,00 euro, viene messo a disposizione entro il mese di febbraio.

LivelloMinimi dal 01/06/2026Minimi dal 01/06/2027Minimi dal 01/06/2028
D1

1.784,94

1.833,02

1.885,37

D21.979,37
2.032,70
2.090,76
C12.022,122.076,592.135,89
C22.064,882.120,522.181,09
C3 2.211,43 2.271,01 2.335,88
B12.370,332.434,192.503,72
B22.542,982.611,492.686,08
B32.838,992.915,482.998,76
A12.907,012.985,333.070,61
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