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  • Fonte D.L. 50/2022 artt. 31 e 32
  • Cos’è? Un'indennità una tantum per determinate categorie di soggetti, al fine di contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi. L'Indennità' non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non e' cedibile, né sequestrabile,  pignorabile.
  • Per i dipendenti? Ai lavoratori che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dello 0,80% (per approfondimenti clicca qui) , è riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
  • Cosa bisogna fare? L’erogazione è automatica, ma è necessaria una dichiarazione del lavoratore in cui attesti di non essere titolare di pensione o di reddito di cittadinanza. Preso atto che l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, sarà necessario anche dichiarare quanto sopra.
  • E per i lavoratori domestici? L'INPS, su domanda dell'interessato, eroga l’indennità in questione nel mese di luglio 2022 , ai lavoratori che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto.
  • E per le collaborazioni coordinate e continuative? L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200,00 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto e che siano iscritti alla Gestione separata. L'indennità e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
  • E per gli intermittenti? L’indennità è erogata, sempre su domanda, anche ai lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto prestazioni lavorative per almeno 50 giornate , con un reddito non superiore a 35mila euro.

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