Conferma a regime la struttura delle aliquote e scaglioni dell’IRPEF, che vengono ridotti da quattro a tre secondo il seguente schema: fino a 28.000 euro 23%, oltre 28.000 fino a 50.000 euro 35% ed oltre 50.000 euro 43%.
Resta inoltre confermato il trattamento integrativo.
Ai fini della riduzione del cuneo fiscale, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema: fino a 8.500 euro 7,1%, superiore a 8.500 fino a 15.000 euro 5,3% e superiore a 15.000 fino a 20.000 euro 4,8%. Per i soli lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, spetta un’ulteriore detrazione rapportata ai giorni lavorativi.
Viene abrogata la detrazione vigente per altri familiari a carico, con l’esclusione degli ascendenti.
Viene anche abrogata, per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, la detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età.
Sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi, i soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici.
Risultano effettuati le seguenti due tipologie di intervento:
a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60 per cento prevista a legislazione vigente;
b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Pertanto, con il complesso delle disposizioni derivanti dalle leggi di bilancio per gli anni 2023 e 2024 e dalla presente disposizione è elevata strutturalmente l’indennità del congedo parentale dal 30 per cento all’80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.
La disposizione individua i requisiti di concessione dell’esonero, disponendo che le lavoratrici debbano essere madri di due o più figli e che lo stesso spetti fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. La disposizione prevede, inoltre, che il beneficio non si applichi per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo già disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023. Infine, si prevede che l’esonero contributivo spetti a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40 mila euro su base annua. Per l’attuazione della presente disposizione è prevista l’adozione di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Si prevede, altresì, che il citato limite complessivo di mille euro sia elevato a duemila euro per i lavoratori dipendenti con figli in possesso di un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, ovvero a 4 mila euro nel caso di figli di età non superiore a ventiquattro anni. Infine, si prescrive che i datori di lavoro provvedano all’attuazione della misura di cui al presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.
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