Lavoro domestico?

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  • Cos’è il rapporto di lavoro domestico? Il rapporto di lavoro domestico consiste nella prestazione, da parte del lavoratore, di servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare. Quindi il lavoratore domestico è colui che svolge la propria prestazione lavorativa, in modo continuativo, per le necessità ed il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica, anche di elevata competenza professionale, sia con mansioni generiche.
  • Chiunque può assumere un lavoratore domestico? I datori di lavoro sono i privati (famiglie, anche se costituite da una sola persona) che si avvalgono di personale per lavori generici per le pulizie o per un lavoro qualificato come la baby sitter, la cuoca o l’assistenza ad anziani o a persone non autosufficienti. Il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 339 del 1958 che lo differenzia dal rapporto di lavoro ordinario, semplificandolo proprio perché il datore di lavoro è un privato.
  • Esiste un CCNL che regola il rapporto di lavoro domestico? Certamente, esiste un CCNL che regola tale rapporto di lavoro e che distingue due differenti inquadramenti: uno regola il rapporto per i lavoratori conviventi e l’altro per i lavoratori non conviventi.
  • Convivente, non convivente ... qual è la differenza? La prima fattispecie prevede che il collaboratore domestico risieda nella stessa abitazione del datore di lavoro, mentre la seconda fattispecie prevede che il collaboratore domestico non risieda con il proprio datore di lavoro ma semplicemente si rechi c/o l’abitazione solo quando dovrà svolgere la sua prestazione lavorativa.
  • Quali sono gli adempimenti previsti per l’assunzione di un collaboratore domestico? Anche per i lavoratori domestici è prevista la comunicazione obbligatoria di assunzione, la redazione del contratto di lavoro, l’applicazione dell’eventuale periodo di prova, la quantificazione dei giorni di ferie e della distribuzione dell’orario di lavoro (se part - time o tempo pieno) comprensivo dei tempi di riposo.
  • Bisogna redigere il LUL mensile vidimato? No, non è prevista la vidima sulla busta paga dei lavoratori domestici. Comunque, ogni mese deve essere redatto un cedolino che include tutti gli elementi essenziali quali: retribuzione minima (prevista dal CCNL), eventuali scatti di anzianità, eventuale compenso sostitutivo di vitto ed alloggio, eventuali ore di straordinari e festività. La busta paga va redatta in duplice copia e fatta firmare al collaboratore. Oltre al cedolino paga, al lavoratore viene consegnata, obbligatoriamente ogni anno, anche la Dichiarazione sostitutiva CU, per la redazione della dichiarazione dei redditi.
  • I contributi e l’IRPEF devo essere versati mensilmente tramite modello F24? No, i contributi Inps vengono versati ogni trimestre tramite modello MAV alle seguenti scadenze: 10/03 – 10/07 – 10/10 – 10/01. Per le imposte, si precisa che il datore di lavoro domestico non riveste il ruolo di sostituto d’imposta, quindi al lavoratore non viene operata nessuna ritenuta. Al momento dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi il collaboratore domestico verserà le imposte relative al reddito dell’anno precedente.
  • Come vengono calcolati i contributi Inps trimestrali? Sulla base delle ore lavorate nel trimestre si applica un coefficiente indicato dall’Istituto di previdenza in base a determinate fasce retributive. 

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