Fonte:

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Approfondimento del 10/04/2025

Cosa significa “uso promiscuo”?

Il veicolo, di proprietà dell'azienda, viene utilizzato sia per esigenze aziendali sia personali dal dipendente. In tal caso una parte del valore del bene viene considerato al pari di retribuzione ai fini previdenziali e fiscali.

Cosa cambia per le auto concesse ad uso promiscuo dal 2025?

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), il valore tassabile del fringe benefit legato all’uso promiscuo dei veicoli aziendali viene ridefinito per promuovere la transizione ecologica. Le nuove regole si applicano solo ai veicoli di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo a partire dal 1° gennaio 2025.

Come viene calcolato il valore tassabile (fringe benefit)?

La novità principale è la rimodulazione dei fringe benefit in base alla tipologia di veicolo:
- Auto tradizionali: il valore tassabile è il 50% del costo annuo calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km secondo le tabelle ACI.
- Auto elettriche: solo il 10% del costo annuo calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km secondo le tabelle ACI.
- Ibride plug-in: tassabili al 20% del costo annuo calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km secondo le tabelle ACI.
La novità quindi è che non si considerano più le emissioni ma la tecnologia del veicolo.

Quali sono i regimi transitori?

Serve una mappa per orientarsi:
- Assegnazioni prima del 1° luglio 2020: tassazione al 30%, a prescindere dal tipo di veicolo.
- Assegnazioni dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024: tassazione graduata in base alle emissioni di CO₂: < 60 g/km il 25%, 60–160 g/km il 30%, 160–190 g/km il 50% ed oltre 190 g/km il 60%.
- Assegnazioni dal 1° gennaio 2025 in poi: si applica la nuova disciplina (50%, 20%, 10%) solo se il veicolo è anche di nuova immatricolazione.

E per i veicoli immatricolato nel 2024 ma assegnato nel 2025?

Questa è una situazione molto complessa ed in attesa di chiarimenti poiché la nuova norma (valida dal 2025) richiede una nuova immatricolazione e assegnazione dal 1° gennaio 2025, ma se il veicolo è immatricolato prima, non rientra. La vecchia norma (valida fino al 2024) si applicava solo a veicoli già assegnati entro il 31 dicembre 2024 ma se l’assegnazione è avvenuta dopo, non è possibile neppure applicare la norma previgente.

Cosa succede allora?

La Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate (in un caso analogo del 2020), riteneva necessario calcolare il valore normale del veicolo secondo l’art. 9 del TUIR, escludere dal reddito la parte di utilizzo lavorativo (di difficile quantificazione e certezza) e tassare solo la parte di utilizzo personale.

Rimborsi spese in trasferta: solo se tracciabili

La Legge di Bilancio 2025 introduce anche una nuova regola sui rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto: i rimborsi sono esenti dalla tassazione solo se le spese sono pagate con mezzi tracciabili (bonifico, carta di credito o debito, sistemi elettronici).

In caso di pagamento in contanti?

Il rimborso erogato dal datore sarà tassato in busta paga, non sarà deducibile dal reddito d’impresa e non sarà deducibile nemmeno ai fini IRAP.

E le indennità forfettarie di trasferta?

Nessun impatto dalla tracciabilità. Le regole restano invariate: l’indennità di trasferta resta esente da tassazione fino a 46,48 € al giorno per trasferte in Italia o fino a 77,47 € al giorno all’estero. Si ricorda che la franchigia d’esenzione si riduce di 1/3 se viene rimborsato a piè di lista o pagato direttamente dal datore vitto o alloggio e di 2/3 se rimborsato vitto e alloggio.

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