DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 148 Art.2
Il veicolo, di proprietà dell'azienda, viene utilizzato sia per esigenze aziendali sia personali dal dipendente. In tal caso una parte del valore del bene viene considerato al pari di retribuzione ai fini previdenziali e fiscali.
La base di calcolo è il costo annuo calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km secondo le tabelle ACI a cui applicare la percentuale come sotto riportata.
Tassazione al 30%, a prescindere dal tipo di veicolo.
Nulla di nuovo: la tassazione è graduata in base alle emissioni di CO₂: < 60 g/km il 25%, 60–160 g/km il 30%, 160–190 g/km il 50% ed oltre 190 g/km il 60%.
Anche qui nulla di nuovo. Auto tradizionali: il valore tassabile è il 50%, auto elettriche: solo il 10% e ibride plug-in: tassabili al 20%.
Il valore tassabile aumenta del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione a prescindere dall'anno di concessione.
Sempre in tutti i casi, se i veicoli sono arricchiti da accessori o allestimenti non previsti nella tabella ACI, il valore deve essere aumentato del 5%. Attenzione: la maggiorazione va applicata sul valore già eventualmente aumentato della precedente maggiorazione.
Dal periodo d’imposta 2026, quindi il datore di lavoro dovrà rideterminare il valore del fringe benefit entro i tempi ordinari delle operazioni di conguaglio per il 2026 e tassare il nuovo importo, applicando le regole aggiornate dal decreto.
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