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Buoni Pasto vs Buoni Spesa: attenzione a non confonderli!

Fonte:

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Approfondimento del 22/02/2024
Circolare AdE n. 35/2022
Risposta interpello n. 522/2019

Facciamo il punto.

Sempre più aziende utilizzano strumenti di welfare aziendale per aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori e ottimizzare il costo del lavoro. Tra quelli più diffusi troviamo buoni pasto e buoni spesa, spesso considerati equivalenti ma, in realtà, molto diversi sotto il profilo fiscale, contributivo e gestionale nonostante sia tutte e due liberalità concessi volontariamente dal datore di lavoro.

Finalità:

Buoni pasto: nascono come servizio sostitutivo della mensa aziendale e hanno finalità alimentare/assistenziale. Servono a consentire al lavoratore l’acquisto di pasti o generi alimentari.

Buoni spesa: sono fringe benefit concessi liberamente dal datore di lavoro per incrementare il welfare e il potere d’acquisto del dipendente. Possono essere utilizzati per spesa, carburante, shopping o altri beni/servizi.

A chi possono essere erogati?

Buoni pasto: devono essere riconosciuti alla generalità dei dipendenti oppure a categorie omogenee individuate secondo criteri oggettivi (es. reparto, livello, turnisti, impiegati, ecc.). Anche il valore non può essere definito per singolo lavoratore ma deve essere omogeneo. E' fortemente consigliato anche redigere un regolamento interno che aiuti a definire criteri oggettivi di assegnazione ed evitare contestazioni fiscali o discriminatorie.

Buoni spesa: possono essere erogati anche “ad personam”, quindi a singoli lavoratori scelti discrezionalmente dall’azienda. Lo stesso vale per l'importo erogato che può variare discrezionalmente senza necessità di parametri oggettivi predeterminati.

Limiti di esenzione fiscale e contributiva.

Buoni pasto: esenti fino a €10,00 al giorno se elettronici (€4,00 se cartacei). Nel caso il valore del buono ecceda il limite viene tassata solo la parte eccedente il limite di cui sopra.

Buoni spesa: esenti fino a €1.000 annui per tutti i dipendenti, elevati a €2.000 per lavoratori con figli fiscalmente a carico. Va precisato che, poichè erogazioni in natura, cumulano con le altre erogazioni in natura quali per esempio la concessioni in uso promiscuo dell'auto aziendale. Nel caso di superamento della soglia annuale, diventa imponibile l’intero valore di tutti i benefit e non solo l’eccedenza.

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