Fonte:

Legge n. 203/2024
Nota INL n.9740/2024

Periodo di prova (art.13):

per i contratti a termine il periodo di prova sarà di un giorno ogni 15 giorni di calendario. Non potrà essere inferiore a 2 giorni o superare i 15 giorni per contratti fino a 6 mesi e 30 giorni per contratti tra 6 e 12 mesi.

Dimissioni di fatto (art.19):

se un lavoratore si assenta senza giustificazione per un periodo superiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale o, in assenza di tale previsione, oltre 15 giorni, il datore di lavoro può considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore. Il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che potrà verificarne la veridicità.

Lavoro agile (art.14):

le comunicazioni relative al lavoro agile devono essere inviate al Ministero del Lavoro entro 5 giorni dall’avvio o dalla modifica.

Cassa integrazione e attività lavorativa (art.6):

il trattamento di integrazione salariale non sarà erogato per i giorni in cui il lavoratore svolge altre attività lavorative. I lavoratori dovranno informare preventivamente l’INPS su eventuali attività lavorative svolte durante il periodo di cassa integrazione a pena di decadenza.

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