D.L. 19/2024 convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Circolare Min. Lav. del 15 gennaio 2004, n. 3
COS'E'?
Il distacco del lavoratore si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Avremo quindi tre soggetti: il datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro (distaccante), il soggetto che gode della prestazione lavorativa (distaccatario) ed il lavoratore.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE?
I requisiti di legittimità del distacco sono:
l’interesse del distaccante: deve essere specifico e concreto e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa. Può trattarsi di un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico (quale per esempio la formazione del lavoratore o l’acquisizione di nuovo know how), ma non può essere in alcun caso la mera fornitura di mano d’opera, poiché, diversamente si tratterebbe di somministrazione di lavoro;
la temporaneità: il distacco deve necessariamente essere temporaneo. Deve essere quindi prevista una durata predeterminata;
lo svolgimento di una determinata attività lavorativa: il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e utile a raggiungere l’interesse del distaccante. Sarà quindi necessario prevedere nello specifico quali mansioni il lavoratore sarà chiamato a svolgere con un certo grado di dettaglio.
MA E' COME LA TRASFERTA QUINDI?
Assolutamente no. In caso di distacco, la titolarità del rapporto rimane in carico al datore di lavoro distaccante, ma il potere direttivo viene esercitato dall’azienda distaccataria presso cui deve lavorare. In altri termini, mentre nel caso della trasferta, le direttive vengano impartite dal datore di lavoro per l’esecuzione di una propria lavorazione, nel distacco le direttive sono impartite dal distaccatario per portare a termine una lavorazione di proprio interesse.
QUALI SONO LE SANZIONI?
Il decreto legge 19/2024 introduce una nuova fattispecie penale volta a sanzionare le condotte di appalto o distacco che si rivelino delle mere somministrazioni di manodopera. Nei casi di distacco illegittimo l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino ad 1 mese o dell’ammenda di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso, l’importo dell’ammenda non può essere inferiore a € 5.000,00 né superiore a € 50.000,00.
LA CASSAZIONE VA OLTRE
La sentenza Cass. Pen, Sez. III, del 10 maggio 2023, n. 19595 ravvisa anche ulteriori possibili reati connessi all’illecita somministrazione di manodopera celata da un simulato contratto di appalto o distacco. Infatti possono essere reati concorrenti anche utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a carico dell’utilizzatore e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a carico del datore di lavoro. Tali condotte sono punite con la reclusione da 4 a 8 anni, ovvero, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 €, la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
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