Circolare n.1/2024 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
L’esonero è destinato alle lavoratrici che nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026 siano madri di tre o più figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In via sperimentale, solo per il 2024, è sufficiente la presenza di due figli di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni , rimanendo, invece, invariata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il requisito si intende soddisfatto nel momento della nascita del terzo figlio, mentre solo per il 2024 al momento della nascita del secondo figlio.
Il beneficio decade nel mese in cui il figlio più piccolo compie l’età indicata più sopra come limite.
Tutte le lavoratrici assunte a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici. Restano escluse le lavoratrici domestiche.
La misura si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi INPS a carico delle lavoratrici nel limite annuo di 3.000,00 € (riparametrato a mese con valore massimo pari a 250,00 €).
Le lavoratrici che hanno diritto all’esonero debbono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di fruire della misura in oggetto.
È necessario comunicare i codici fiscali dei figli al fine di comprovare la sussistenza del diritto all’esonero.
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