Circolare INL del 23/09/2024 n.4
Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente in cantieri temporanei o mobili (non necessariamente qualificabili come imprese edili) devono possedere la patente a crediti. Sono inclusi anche i soggetti stabiliti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno Stato extra UE, a meno che non possiedano un documento equivalente riconosciuto in Italia.
Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Le imprese con attestazione SOA di classifica III o superiore sono esentate.
- Iscrizione alla Camera di Commercio
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008
- Possesso del DURC in corso di validità
- Possesso del DVR (se previsto)
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale (se previsto)
- Designazione del RSPP (se previsto)
Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, a titolo esemplificativo, il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.
La richiesta si effettua online tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) accedendo con SPID o CIE. La domanda può essere presentata dal legale rappresentante, dal lavoratore autonomo o da un delegato (es. consulente del lavoro).
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sui requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Dopo 12 mesi dalla revoca, è possibile richiederne una nuova. La revoca è disposta dall'INL e non è applicabile per la perdita di un requisito in un momento successivo al rilascio, ad esempio la successiva perdita del DURC.
La patente può essere sospesa in caso di infortunio mortale o di infortunio che dia luogo ad una una inabilità permanente, quando venga riscontrata l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” del datore di lavoro. La sospensione della patente può durare sino a dodici mesi, tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti.
I crediti aggiuntivi sono attribuiti per:
- Storicità dell'azienda
- Assenza di provvedimenti di decurtazione
- Attività, investimenti e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Altre casistiche specifiche (es. numero di dipendenti, possesso di SOA)
I crediti vengono decurtati a seguito dei provvedimenti emanati dal INL nei confronti dei datori di lavoro in riferimento a violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con meno di 15 crediti non è possibile operare in cantiere, salvo che per completare lavori già avviati per un valore superiore al 30% del contratto. Operare senza patente o con meno di 15 crediti comporta una sanzione del 10% del valore dei lavori (minimo 6.000 euro) e l'esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi. Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o dell’attestazione di qualificazione SOA, anche nei casi di subappalto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Il recupero è possibile tramite una valutazione di una Commissione territoriale INL-INAIL, a seguito di:
- Adempimento di obblighi formativi in materia di salute e sicurezza da parte dei responsabili delle violazioni e/o dei lavoratori
- Realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Drag & Drop Website Builder